Incarichi professionali, accuse di metodi clientelari. Interrogazione del consigliere Barbaro

8 dicembre 2007 | 10:46
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Incarichi professionali, accuse di metodi clientelari. Interrogazione del consigliere Barbaro

“Per quale motivo l’Amministrazione nel conferire gli incarichi professionali ha dimenticato l’impegno, preso con gli elettori, di discontinuità dai metodi discrezionali e clientelari?”.

Il consigliere comunale Bruno Barbaro di Sanremo ha inviato un'interrogazione al sindaco Claudio Borea sugli incarichi professionali e chiede quante consulenze siano state affidate durante l'anno. Di seguito il testo dell'interrogazione con tuti i particolari delle richieste.

PREMESSO

he l'attività dell'Amministrazione deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, economicità, pari opportunità, pubblicità;
che nelle linee programmatiche di mandato nel capitolo "trasparenza, innovazione e comunicazione" a pagina 22 si fa specifico riferimento all' impegno dell'Amministrazione di procedere alla predisposizione del regolamento per gli incarichi professionali;
che l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
che l'art. 32 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 impone alle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli Enti locali, di procedere a valutazioni comparative prima di conferire incarichi di collaborazione esterna, nei limiti in cui questi sono ammissibili, ed obbliga ciascun Ente locale a regolamentare il conferimento degli incarichi;
che l'art. 91 del Codice dei contratti pubblici disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori a soggetti esterni all'Amministrazione in base al valore dell'incarico. Se il valore è pari o superiore a 100.000 euro si deve procedere con gara. Se il valore è inferiore a 100.000 euro si deve mettere in atto, nel rispetto dei principi comunitari, una procedura concorsuale, ancorché in forma semplificata;

CONSIDERATO

che le pronunce giurisprudenziali hanno sancito l'obbligatorietà di un percorso selettivo per il conferimento di incarichi professionali, siano essi riferibili ad attività consulenziali o ad attività di progettazione e di direzione lavori;
che le sentenze fanno rilevare che quando insorga, sulla base di effettiva necessità, l'esigenza di conferire un incarico professionale, l'affidamento deve seguire ad una procedura che preveda la pubblicizzazione di un bando o avviso relativo al conferimento dell'incarico, la predisposizioni di criteri valutativi, nonché l'osservanza dei criteri selettivi dichiarati;
che le sentenze hanno affermato che il conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle pubbliche Amministrazioni, ivi inclusi gli Enti locali, debba avvenire previo esperimento di procedure selettive e non già in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto;
che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ha stabilito che la concreta applicazione dei principi espressi dall'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici, comporta l'esperimento di una procedura competitiva e comparativa che preveda nell'avviso di selezione, adeguatamente pubblicizzato, l'indicazione dei criteri di valutazione dei curricula;
che l'AVCP ha spiegato che gli affidamenti fiduciari non sono più previsti dall'ordinamento ed ha inoltre chiarito che l'affidamento di un incarico professionale non può avvenire sulla base di un colloquio in quanto tale procedura non concorsuale non è prevista per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, alla cui

RITENUTO

che il quadro normativo e gli orientamenti interpretativi dello stesso non lasciano dubbi sulla necessità, per le Amministrazioni, di regolamentare procedure e criteri di scelta degli esperti e dei collaboratori ai quali si intendano conferire incarichi professionali;
che i criteri di valutazione possono riferirsi ai soli profili economici o, più opportunamente, comprendere vari elementi di parametrazione, strutturabili secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

quanti incarichi professionali sono stati conferiti, a decorrere dal 1 gennaio 2006, per attività consulenziali e quanti per attività di progettazione e di direzione lavori, nonché l'oggetto di ogni incarico, la durata ed il compenso del professionista;
per quale motivo l'Amministrazione ha disatteso la normativa di legge per il conferimento degli incarichi professionali non mettendo in atto, tra l'altro, procedure selettive atte ad assicurare al Comune l'offerta economicamente più vantaggiosa ed a tutti i professionisti la pari opportunità di poter concorrere agli incarichi;
per quale motivo l'Amministrazione ha disatteso l'impegno, assunto con i cittadini nel programma elettorale, di predisporre un regolamento per gli incarichi professionali che assicuri condizioni di trasparenza, certezza dei criteri di selezione, massima pubblicità, pari opportunità di accesso, rotazione tra i professionisti, controllo;
per quale motivo l'Amministrazione nel conferire gli incarichi professionali ha dimenticato l'impegno, preso con gli elettori, di discontinuità dai metodi discrezionali e clientelari.